Art. 2.

      1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola

 

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il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 1 ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.
      2. La condanna di cui al comma 1 importa la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.